Quando non si può più tenere in casa una persona non autosufficiente, o quando la famiglia non c’è, non può o non ce la fa, spesso la soluzione è il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).

I persorsi per accedervi sono due:

In forma privata, ovvero a completo carico (retta sanitaria + retta alberghiera) della persona non autosufficiente e della sua famiglia. In questo caso basta scegliere la struttura che più si ritiene idonea, preoccuparsi che vi sia un posto libero, e svolgere delle semplici pratiche amministrative che variano da struttura a struttura.
La retta complessiva è alta, ma sono altissimi anche gli standard assistenziali previsti dal Servizio Sanitario per ottenere l’autorizzazione al funzionamento e di conseguenza l’accreditamento. Si pensi solo che, sommando le varie tipologie di personale che una RSA mette a disposizione per la cura e l’assistenza degli ospiti, si arriva facilmente a un addetto, in organico, per ogni assistito.
Anche se si stanno sperimentando forme assistenziali per le non autosufficienze a più basso carico assistenziale, al momento ogni ospite deve essere considerato per il massimo grado di assistenzialità.
Un contributo alla retta può venire solo dall’indennità di accompagnamento, riconosciuta a tutti i non autosufficienti di una certa gravità e che, nel caso dell’accesso in forma privata alla RSA, non rientra nel cumulo di reddito-isee calcolato per l’accesso in forma pubblica.

In forma pubblica, ovvero a completo carico pubblico o con una partecipazione economica proporzionale al reddito-isee dell’assistito o della sua famiglia.

In questo caso l’iter da intraprendere comincia dal proprio medico di base e dai PuntoInsieme, i quali partecipano e predispongono una valutazione della gravità della non autosufficienza e della situazione sociale. Le risposte di questa valutazione possono variare da un’assistenza domiciliare di appoggio domestico o infermieristico, al riconoscimento di buoni acquisto (voucher) per diversi servizi, fino all’ingresso in centri diurni o residenze sanitarie assistenziali.

La logica di questa valutazione prevede l’inserimento in RSA come l’ultima risposta possibile, in casi di indiscutibile e gravissima non autosufficienza e di quasi impossibile assistenza a domicilio da parte della rete familiare. Anche in questi casi, comunque, non è detto che vi sia un riconoscimento totale alla gratuità delle prestazioni, che dipendono dal reddito-isee dell’assistito e dei parenti in linea diretta di primo grado, calcolato sommando al reddito anche l’indennità di accompagnamento riconosciuta.

Qualsiasi risposta assistenziale pubblica, inoltre, non è immediata. Prevede l’inserimento di chi ne ha diritto in una lista di attesa locale (del territorio e dell’Asl di appartenenza) che dà diritto di precedenza ai casi di straordinaria urgenza provenienti da dimissioni ospedaliere protette e altri casi di irrimandabile urgenza.

Domande e risposte:

Da cosa è composta la retta da pagare in RSA?
La retta in RSA è composta da due voci distinte: la quota sanitaria e la quota alberghiera. Solo nel caso di riconoscimento del diritto d’ingresso dell’assistito in una RSA la quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario, mentre quella alberghiera è sottoposta a una partecipazione economica dell’assistito e della sua famiglia in base al reddito-isee.

Rette e partecipazione economica sono uguali in tutta la Toscana?
No. La Legge Regionale Toscana n.66 lascia facoltà ad ogni Comune di decidere i livelli di partecipazione economica in base al reddito-isee. Questa può avvenire per fasce di reddito, o moltiplicando il valore isee per un coefficiente prestabilito. Inoltre mentre la quota sanitaria è identica per tutta la Regione, la quota alberghiera può variare secondo le zone e le RSA.

Posso scaricare dalle tasse la retta della RSA?
Sì. La legge prevede diversi livelli di deducibilità e detraibilità delle spese di assistenza di un anziano non autosufficiente per l’assistito stesso o per i congiunti o i tutori che sostengono effettivamente le spese documentate. Questi livelli variano secondo le condizioni e la gravità della non autosufficienza. Ogni RSA alla fine dell’anno emette una documentazione distinta tra spese sanitarie e spese di soggiorno-assistenza, che può essere messa a disposizione del proprio commercialista o patronato centro di assistenza fiscale utilizzato.
Il riconoscimento di deducibilità e detrazione fiscale non è legato al riconoscimento dell’inserimento in RSA da parte del Servizio Sanitario Regionale. Si deve però essere in possesso del riconoscimento della non autosufficienza (iter dell’indennità di accompagnamento).

Per far fronte a un’urgenza decido di inserire privatamente a mio carico in RSA una persona non autosufficiente. Quando l’inserimento in RSA sarà riconosciuto avrò diritto a un rimborso delle spese sostenute?
No. Anzi, per evitare brutte sorprese o delusioni, sconsigliamo questa pratica. Per prima cosa perché non è detto che il Servizio Sanitario Regionale riconosca il diritto al ricovero residenziale (in genere si tentano prima risposte assistenziali alternative e intermedie) poi perché il diritto al ricovero gratuito o con una quota di partecipazione della famiglia, decorre dalla formulazione del piano di assistenza personalizzato e dunque dopo la segnalazione del bisogno, la valutazione multidisciplinare prevista e lo scorrere della lista di attesa.

Cosa posso fare in attesa che il diritto alla Residenza Sanitaria Assistenziale venga riconosciuto dalla mia ASL?
Spesso il ricovero a completo carico dell’anziano o della sua famiglia in una Residenza Sanitaria è la soluzione più veloce ed efficace per prendersene cura. Anche perché i tempi per attivare il percorso assistenziale pubblico e vedere riconosciuto il proprio diritto possono davvero essere molto lunghi, anche a causa delle liste di attesa. E’ bene sapere però che un primo ricovero in forma privata non esclude l’avvio di una pratica per il riconoscimento di una quota di partecipazione o anche la totale gratuità.