Il gratuito patrocinio è una forma di assistenza legale del tutto gratuita, erogata dallo Stato con la legge 217 del 1990, erogata a chi non può permettersi di pagare la difesa legale dei propri interessi.
Possono richiederla:
– i cittadini italiani o comunitari
– i cittadini non comunitari soggiornanti in Italia
– enti e associazioni no profit
Il limite di reddito annuo per l’ammissione è di 10.628,16 Euro.
Tale importo è formato dalla somma dei redditi annuali percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, compresi quelli esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.
Nel caso che la controversia sia nei confronti di un familiare, si escludono dai redditi complessivi il reddito di quest’ultimo.
Il gratuito patrocinio è limitato ai seguenti casi:
– giudizi civili, amministrativi, contabili o tribuatri già pendenti
– controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per quali si intende agire in giudizio
Il gratuito patrocino può essere concesso – ma deve deciderlo un giudice – anche per i giudizi penali.
Per ottenerlo ci si deve rivolgere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della propria città, riempiendo un apposito modulo presso la segreteria, corredato da una fotocopia di un documento di indentità valido e dai principali dati processuali per cui si intende ricorrervi.
Entro pochi giorni l’Ordine degli avvocati darà risposta positiva o negativa e, se la domanda viene accolta, il richiedente potrà scegliere liberamente il proprio avvocato difensore tra quelli accreditati per il gratuito patrocinio presso il tribunale di competenza.
- Gratuito patrocinio ad Arezzo
- Gratuito patrocinio a Firenze
- Gratuito patrocinio a Grosseto
- Gratuito patrocinio a Livorno
- Gratuito patrocinio a Lucca
- Gratuito patrocinio a Massa Carrara
- Gratuito patrocinio a Pisa
- Gratuito patrocinio a Pistoia
- Gratuito patrocinio a Prato
- Gratuito patrocinio a Siena
(Ottavo link nella sidebar di sinistra)