IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA’

In base alla legge n.118 del 30 marzo 1971 e successive modifiche, sono considerati invalidi civili tutti i cittadini affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che determinano una riduzione dell’autonomia e difficoltà persistenti nello svolgere compiti e funzioni proprie della loro età.
In particolare si considerano invalide le persone con più di sessantacinque anni di età che abbiano difficoltà persistenti ai normali impegni della vita domestica e sociale.
Tra gli invalidi civili non rientrano gli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio, i ciechi e i sordomuti, per i quali vengono applicate leggi diverse.

Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile occorre:

1. Recarsi dal proprio medico curante, il quale deve:

a) essere accreditato presso il sistema telematico INPS richiedendo un codice PIN, poiché i certificati devono essere redatti e inviati telematicamente.

b) attestare la natura delle infermità invalidanti compilando una serie di appositi modelli predisposti dall’INPS.

c) indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica.

d) consegnare al richiedente il codice univoco generato dal sistema informatico. Il codice ha una validità di 30 giorni, oltre i quali occorrerà rivolgersi nuovamente al medico per ottenere un nuovo codice.

2. Presentare entro 30 giorni dalla certificazione medica la domanda all’INPS indicando il numero di certificato ottenuto dal medico.

La domanda può essere presentata solo per via telematica (occorre disporre del PIN) ed effettuata direttamente sul sito dell’INPS oppure mediante l’assistenza che possono fornire associazioni di categoria, patronati sindacali o i centri di assistenza fiscale CAF.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare i propri dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento che intende richiedere (invalidità, disabilità, handicap) oltre alle informazioni relative alla residenza o a un eventuale stato di ricovero.

Il richiedente, se lo possiede, può indicare nella domanda il proprio indirizzo email per ricevere le informazioni che riguardano la pratica. Se possiede un indirizzo di posta elettronica certificata, questa può essere utilizzata eliminando il cartaceo per inviare e ricevere tutte le comunicazioni ufficiali.

Il PIN può essere richiesto direttamente all’INPS, nella sezione servizi online. Inserendo i propri dati vengono generati i primo otto caratteri del PIN mentre una seconda parte del codice è inviata a casa per posta ordinaria.
Si può ottenere il codice anche chiamando telefonicamente il contact center INPS al numero gratuito 803164, oppure con tariffa a pagamento da telefono cellulare al numero 06 164164. Il servizio è in funzione nei giorni feriali dalle 8 alle 20 e dalle 8 alle 14 del sabato.

Con il proprio codice PIN tutte le fasi di avanzamento della pratica possono essere consultate anche online, sul sito dell’INPS.

Al termine della compilazione della domanda la procedura informatica propone una serie di date possibili per effettuare la visita e l’accertamento della commissione presso la propria ASL. Il richiedente dovrà sceglierne una.

La visita dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, oppure entro 15 giorni nel caso di una patologia oncologica. Nel caso non sia possibile mantenere queste scadenze, il sistema può proporre altre date o riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.

La data di convocazione per la visita viene comunicata con una raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo email generico o certificato, ed è visibile sulla pratica online del sito INPS.

Nella raccomandata sono riportati tutti gli estremi della visita (data, orario, luogo) e la documentazione da portare: documento di identità, originale del certificato medico firmato dal medico certificatore e ogni altra documentazione sanitaria richiesta.

Se per qualsiasi motivo il richiedente non può presentarsi alla visita prenotata presso la commissione ASL, se ne può richiedere una sostitutiva sempre utilizzando il sito dell’INPS e la procedura telematica. E’ anche possibile, in alcuni casi particolarmente gravi, prenotare la visita presso il proprio domicilio.

Se il richiedente non si presenta alla prima e all’eventuale seconda visita, viene considerato rinunciatario e la sua domanda risulterà nulla.

Al termine della visita della commissione ASL viene redatto un verbale elettronico che riporta l’esito del colloquio, l’indicazione di particolari patologie che comportano l’esclusione di eventuali altre successive visite di aggiornamento o revisione.

Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, viene validato dal responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e viene dichiarato definitivo. Se invece al termine della visita il parere non è unanime, l’INPS si riserva di acquisire gli atti che vengono esaminati e il responsabile del Centro Medico Legale può regolarizzare il verbale entro 10 giorni di tempo oppure richiedere una visita aggiuntiva da effettuarsi entro 20 giorni.

Qualora non ci si trovi d’accordo con il verbale della commissione ASL si può avviare una procedura di contestazione presentando un’istanza di accertamento tecnico presso il Tribunale di residenza.

Il tribunale nominerà un medico con funzione di consulente tecnico per il giudice, il qual provvede a stendere una perizia. Una volta effettuata la perizia il giudice chiede formalmente alle parti se vi sono contestazioni.
Qualora non ve ne siano il giudice omologa la relazione del consulente, che diventa definitiva e inappellabile.
Se invece non vi è accordo occorre contestare la relazione del perito, rivolgendosi al proprio legale per presentare formalmente i motivi della contestazione e attendendo infine le udienze necessarie al raggiungimento di una sentenza definitiva e inappellabile.

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono elencate inoltre le diverse agevolazioni che spettano di diritto ai cittadini disabili residenti sul territorio nazionale (colonna di sinistra).

[Consulta la guida pdf alle agevolazioni per disabili]