In quali casi può essere utile ricorrere ad un amministratore di sostegno?
Quando una persona non è più in grado di provvedere alle necessità della propria vita quotidiana, perché totalmente o parzialmente impedita (anche temporaneamente) può richiedere l’ausilio di una persona che può aiutarla: il nostro codice civile e la legislazione in materia prevedono, in base alle circostanze o alle necessità, la possibilità di richiedere l’assistenza di curatori, tutori o amministratori di sostegno sempre nominati dal giudice.

Quali sono le responsabilità e le facoltà di questo tipo di curatori?
Il curatore e il tutore, nominati dal giudice tutelare, secondo il principio del “buon padre di famiglia”, hanno la responsabilità di rappresentare la persona disabile, inabilitata o interdetta, in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, oltre alla cura del benessere e degli interessi personali dell’assistito.

Il curatore è definito per legge in conseguenza di una pronuncia di inabilitazione, mentre il tutore si definisce in conseguenza dell’interdizione.
In entrambi i casi il presupposto è che sia in corso presso il tribunale ordinario un giudizio di interdizione o inabilitazione.

Questo significa che l’assistito non è in grado di intendere e di volere?
La figura dell’amministratore di sostegno è regolata dalla legge n.9 del 6 gnnaio 2004, per le persone “prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
La legge dice esattamente: la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la redidenza o il domicilio.

Dunque attenzione: la persona che ha un amministratore di sostegno non è una persona che non può o non sa esprimere la propria volontà. L’amministratore è una semplice figura che l’aiuta e la sostiene nei bisogni quotidiani, ma giuridicamente non si sostituisce ad essa.

Come posso richiedere l’aiuto di un amministratore di sostegno?
E’ sufficiente inoltrare, presso il tribunale di residenza dell’interessato, una domanda in carta semplice al giudice tutelare, corredata da una marca da bollo.

Anche i servizi sociali possono richiederne la nomina per i propri assistiti.

Nella domanda devono essere indicate:

  • le generalità della persona interessata
  • la sua residenza o domicilio abituale
  • le ragioni per cui si richiede la nomina
  • generalità e domicilio dei parenti più prossimi della persona richiedente, entro il 4° grado
  • eventuale documentazione medica a supporto

Il giudice tutelare provvederà entro 60 giorni dall’inoltro della domanda a nominare un amministratore di sostegno, scegliendolo con priorità tra quelle gradite all’assistito.
La nomina può essere temporanea o indeterminata, ma in entrambi i casi sono previste eventuali proroghe necessarie o anche la revoca.

Nell’atto di nomina il giudice tutelare include le seguenti indicazioni:

  • generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
  • durata dell’incarico
  • oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore
  • i limiti monetari a cui l’amministratore di sostegno deve attenersi
  • la periodicità con cui l’amministratore deve riferire il suo operato al giudice tutelare

Anche se una persona è interdetta o inabilitata, può chiedere al giudice la revoca dell’interdizione in favore della nomina di un amministratore di sostegno.

Posso scegliere il mio amministratore di sostegno, o sarà il giudice ad assegnarmene uno?
La scelta di una persona precisa come amministratore di sostegno può essere effettuata dallo stesso richiedente anche con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata. In assenza di indicazioni su una persona in particolare il giudice può designare un’altra persona, ma sempre tenendo conto dell’opinione del richiedente al riguardo.

L’amministratore di sostegno, infine, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, redigendo un rendiconto economico periodico per il controllo del giudice tutelare.

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