L’eredità si può devolvere per testamento, ma si deve ricordare che il codice civile prevede che una parte dell’eredità spetta comunque ai legittimi discendenti.
Il testamento, inoltre, oltre alle disposizioni di carattere patrimoniale ed economico, può includere altre volontà di chi lo redige, ai sensi dell’articolo 587 del nostro Codice Civile.

Le forme ordinarie di testamento repviste dal nostro codice sono due: il testamento olografo e quello per atto dal notaio, che a sua volta può essere segreto o pubblico.

IL TESTAMENTO OLOGRAFO
Il modo più semplice è scrivre il testamento di proprio pugno, non a macchina o al computer, ma su un foglio bianco firmato e datato. Il tutto deve essere facilmente leggibile e la firma deve comparire alla fine del testo.
Questo testamento può essere conservato dove si vuole.

TESTAMENTO PER ATTO DI NOTAIO PUBBLICO

E’ il testamento che viene dettato al notaio in presenza di due testimoni ed è il notaio stesso che scrive e poi rilegge il tutto al testatore e ai testimoni. La sua sottoscrizioe avviene da parte di chi lo ha dettato, dei due testimoni e del notaio.
Il codice civile dice che anche chi è muto, sordo o sordomuto può effettuare questo tipo di testamento seguendo le procedure previste in questi casi.
Se chi fa testamento non sa leggere, la legge prevede che i testimoni debbano essere quattro.

TESTAMENTO PER ATTO DI NOTAIO SEGRETO
Questo tipo di testamento è destinato solo a chi sa ed è in grado di leggere e può essere scritto da chi lo dispone o da un terzo. Il testatore deve apporre una sola firma alla fine se lo scrive di suo pugno, oppure una firma per pagina nel caso sia stato scritto a macchina o al computer.
Se chi sceglie il testamento segreto non può firmare deve dirlo al notaio, il quale deve farne menzione nell’atto specificandone le motivazioni.
Il testamento così scritto e firmato deve essere sigillato o avvolto in un involucro sigillato ad opera del notaio.
Il notaio, che lo riceve alla presenza di due testimoni, dichiarerà in un apposito atto il numero di sigilli e la loro impronta, la data di ricezione, la presenza dei testimoni e la dichiarazione del testatore che dice che in quell’involucro è contenuto il suo testamento.
Tale atto verrà controfirmato da tutti i presenti: il testatore, i testimoni e il notaio.

REVOCABILITA’ DEL TESTAMENTO
Il testamento può essere effettuato e redatto da chiunque non sia dichiarato incapace o interdetto, ed è in ogni modo sempre revocabile.
Il testamento può essere revocato espressamente, oppure redigendone uno che modifica in tutto o in parte quello precedente.
Dal momento che il testamento, per legge, può contenere le volontà di una sola persona, anche se due persone intendono redigere un unico testamento devono comunque farlo separatamente.