Prato, dal 15 settembre occorrerà il permesso disabili europeo

A partire dal 15 settembre 2015 è valido solo il “Contrassegno europeo” riconosciuto in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Il permesso, consente ai cittadini italiani con disabilità di usufruire delle agevolazioni relative a circolazione e sosta negli altri Paesi Ue, evitando il rischio di contravvenzioni. Chi possedesse ancora il vecchio contrassegno arancione, ne deve chiedere la sostituzione, anche se non fosse ancora scaduto.

Il contrassegno è un tagliando che permette alle persone disabili di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli.
Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell’intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.
È sufficiente che l’intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è accompagnato da terzi.
Se il contrassegno non è esposto, il veicolo non è autorizzato a sostare o circolare usufruendo delle deroghe di cui al punto successivo e sarà sanzionato di conseguenza. Nemmeno la produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare consentirà l’annullamento del verbale, poiché è solo l’esposizione del titolo personale che garantisce la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile con sentenza del 4 maggio 2005, n. 8425.

Il contrassegno invalidi, se esposto sul veicolo al servizio effettivo del titolare dello stesso e sempre che la sosta non rechi grave intralcio permette di:

  • transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
  • circolare nell’area pedonale, nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);
  • circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne…);
  • sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili (tranne nelle aree di parcheggio “personalizzate”);
  • sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato (sostare gratuitamente nelle aree con parcometro);
  • sostare nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);
  • sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione).

ATTENZIONE, il transito e la sosta possono essere limitati e/o vietati anche ai veicoli al servizio dei titolari del contrassegno invalidi in base alla normativa vigente in ogni comune. Nel Comune di Prato, in base alla vigente normativa, è vietata la sosta anche ai veicoli al servizio dei titolari del contrassegno invalidi, nella Piazza del Duomo, Piazza del Comune, Piazza Buonamici, Piazza S.M. in Castello, mentre nella Piazza delle Carceri è fatto divieto anche di transito.

Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc e in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).

La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel certificato del medico legale. La durata massima è di 5 anni anche se l’invalidità è permanente.

Per maggiori informazioni sulla sosta e circolazione negli altri paesi dell’Unione europea vedi “Contrassegno europeo per disabili” al sito dell’Aci (Automobil club Italia).
(Ufficio Stampa Comune di Prato)

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